L’obbligo di nominare un amministratore di condominio è previsto dall’articolo 1129 del codice civile. In base a tale articolo, l’amministratore deve essere nominato quando il numero dei condomini è superiore a otto.
In precedenza, l’obbligo di nomina dell’amministratore sussisteva quando il numero dei condomini era superiore a quattro. La riforma del condominio del 2012 ha innalzato la soglia a otto, al fine di semplificare la gestione dei condominii di piccole dimensioni.
L’amministratore di condominio è un professionista che ha il compito di gestire i beni e le parti comuni dell’edificio. È responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei condomini e della manutenzione dell’edificio.
La nomina dell’amministratore è effettuata dall’assemblea dei condomini, che può scegliere di nominare un amministratore interno, scelto tra i condomini stessi, o un amministratore esterno.
Se l’assemblea dei condomini non provvede alla nomina dell’amministratore, è possibile che l’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario, nomini l’amministratore.
Per ulteriori chiarimenti, puoi contattarci al numero di telefono: 039-9998544 o all’indirizzo email: info@gghomeagency.it