L’obiettivo principale del “nuovo decreto” è eliminare la precarietà che ha caratterizzato per anni la circolazione dei beni immobiliari di provenienza donativa. Fino ad oggi, chi comprava (o riceveva in garanzia) un immobile donato era esposto al rischio di vederselo sottrarre dagli eredi legittimari lesi.
La riforma sposta il focus della tutela dalla restituzione in natura (azione reale) all’indennizzo in denaro (azione personale/obbligatoria).
1. Fine dell’Azione di Restituzione Contro i Terzi Acquirenti
Questo è il cuore della novità e l’elemento che più di tutti semplifica l’atto di donazione:
- Prima della Riforma: Il legittimario (figlio, coniuge, ecc.) escluso o leso poteva esercitare l’azione di riduzione (contro il donatario) e, se questa era infruttuosa, l’azione di restituzione contro i successivi acquirenti del bene (i terzi), chiedendo la restituzione fisica dell’immobile, anche se avevano acquistato in buona fede e pagando un prezzo.
- Dopo la Riforma (Art. 563 C.C. modificato): L’azione di restituzione non è più opponibile ai terzi acquirenti a titolo oneroso. Il terzo che compra l’immobile da chi lo aveva ricevuto in donazione è al sicuro e non dovrà più temere di restituire il bene.
2. La Tutela del Legittimario: Dall’Azione Reale all’Indennizzo
La tutela degli eredi legittimari non viene cancellata, ma si trasforma in un diritto di credito:
- Il legittimario leso conserva il diritto di agire con l’azione di riduzione esclusivamente nei confronti del donatario (colui che ha ricevuto la donazione).
- Se l’azione di riduzione ha successo, il donatario è obbligato a compensare in denaro il legittimario per la lesione subita, integrando la quota di legittima.
- Il legittimario non potrà più chiedere la restituzione dell’immobile al terzo acquirente, ma dovrà accontentarsi del risarcimento economico da parte del donatario.
Eccezione: Se il donatario risulta insolvente e ha trasferito l’immobile a un terzo a titolo gratuito (ad esempio, con una successiva donazione), il legittimario può agire in via economica (di credito) contro questo terzo, ma solo nei limiti del vantaggio che ha ricevuto.
3. Effetto Immediato sul Mercato Immobiliare e Creditizio
L’impatto di questa riforma è enorme, in particolare per:
| Soggetto Interessato | Impatto della Riforma |
| Terzo Acquirente | Massima sicurezza. Non rischia più la perdita dell’immobile. La trascrizione tempestiva del suo acquisto lo protegge definitivamente. |
| Banche e Istituti di Credito | Più facile accesso al mutuo. Viene rimosso l’ostacolo principale per accettare gli immobili di provenienza donativa come garanzia ipotecaria. L’ipoteca iscritta dalla banca sul bene donato manterrà la sua validità (modifica Art. 561 C.C.). |
| Donatario/Venditore | Può vendere l’immobile ricevuto in donazione liberamente e senza la necessità di polizze assicurative o fideiussioni costose per garantire l’acquirente. |
Prima della riforma, le banche si rifiutavano spesso di concedere mutui per l’acquisto di beni donati, proprio perché l’eventuale restituzione del bene agli eredi avrebbe cancellato l’ipoteca a loro garanzia.
4. Modifiche Correlate e Disciplina Transitoria
La riforma introduce anche modifiche tecniche importanti:
- Efficacia di Pesi e Ipoteca (Art. 561 C.C.): Se il donatario costituisce un peso (ad esempio, un’ipoteca) sull’immobile, questo resta efficace. Il legittimario che agisce in riduzione avrà diritto solo a un indennizzo pari al minor valore del bene a causa di tale peso.
- Trascrizione delle Domande (Art. 2652 e 2690 C.C.): Vengono ridotti i termini di opponibilità della domanda di riduzione ai terzi, rafforzando la certezza delle trascrizioni.
La Disciplina Transitoria
La nuova normativa si applica in generale a tutte le successioni aperte (decessi avvenuti) dopo l’entrata in vigore della legge.
Tuttavia, gli articoli modificati (561, 562, 563, 2652 e 2690 C.C.) si applicheranno anche alle successioni aperte in data anteriore all’entrata in vigore della legge, a patto che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore.
- Eccezioni: Il vecchio regime (con l’azione di restituzione contro i terzi) continuerà ad applicarsi solo se, entro i sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il legittimario ha notificato e trascritto:
- La domanda di riduzione contro il donatario.
- Un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nei confronti del donatario o dei suoi aventi causa (purché l’atto di opposizione sia valido ai sensi dell’Art. 563 c.c. previgente).
In sintesi, l’atto di donazione diventa uno strumento molto più sicuro e stabile dal punto di vista della circolazione del bene, eliminando il “fantasma” dell’azione di restituzione contro l’acquirente in buona fede.




