Hai usufruito del Superbonus? Occhio alla plusvalenza!

2

Cedi un immobile con il Superbonus? Ecco cosa devi sapere sulla plusvalenza:

Dall’1 gennaio 2024, la vendita di un immobile su cui sono stati effettuati lavori con il Superbonus al 110% potrebbe generare una plusvalenza tassabile.

Cosa dice la Legge

  • La Legge di Bilancio 2024 (comma 64) introduce un’imposta del 26% sulla plusvalenza derivante dalla cessione, a titolo oneroso, di immobili diversi dall’abitazione principale e non acquisiti per successione, su cui sono stati effettuati interventi edilizi con il Superbonus al 110%.
  • L’imposta si applica se la cessione avviene entro i 10 anni dall’ultimazione dei lavori.
  • Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, la plusvalenza non è tassabile se l’erede o il donatario mantiene l’immobile per almeno 5 anni dalla data di successione o donazione.

Come si calcola la plusvalenza

La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile e il suo costo di acquisto.

Al costo di acquisto si possono aggiungere:

  • Le spese di ristrutturazione sostenute prima del Superbonus, se documentate.
  • Il costo del Superbonus stesso, se non già detratto dalle imposte.

Esempio:

  • Acquisti un immobile a € 100.000
  • Spendi € 20.000 in ristrutturazioni prima del Superbonus
  • Effettui lavori di Superbonus per € 50.000, detraendo il 110% dalle imposte
  • Vendi l’immobile a € 200.000

Plusvalenza: € 80.000 (€ 200.000 – € 120.000)

Imposta del 26% sulla plusvalenza: € 20.800

Casi in cui la plusvalenza non è tassabile

La plusvalenza non è tassabile se:

  • L’immobile viene ceduto come abitazione principale del compratore o di un suo familiare.
  • I lavori di Superbonus sono stati effettuati su un immobile già adibito ad abitazione principale.
  • L’immobile viene ceduto entro 12 mesi dall’acquisto, a seguito di un evento oggettivo e sopravvenuto (ad esempio, un trasferimento lavorativo).
  • Il contribuente ha già fruito del bonus prima casa per l’acquisto dell’immobile.

Opzione imposta sostitutiva

In alternativa al regime ordinario, è possibile optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% sull’intero valore della plusvalenza.

Cosa fare

Se stai pensando di vendere un immobile su cui hai usufruito del Superbonus, è importante:

  • Consultare un commercialista per calcolare la plusvalenza e valutare il regime fiscale più conveniente.
  • Richiedere al tecnico che ha eseguito i lavori la certificazione attestante il costo degli interventi e la loro congruenza con i requisiti del Superbonus.
  • Conservare tutta la documentazione relativa all’acquisto dell’immobile, alle ristrutturazioni effettuate e al Superbonus.

Immagine di Gianluca Gulino - Agente Immobiliare Gg Home Agency

Gianluca Gulino - Agente Immobiliare Gg Home Agency

Sono un Agente Immobiliare e lavoro nel settore immobiliare da oltre 20 anni. Sono appassionato di marketing, designer, immobili e cantieri residenziali.