In Italia, l’acquirente di un immobile ha diritto alla garanzia per i vizi occulti, anche se il contratto è stato stipulato per atto pubblico, come il rogito notarile. I vizi occulti sono quelli che non sono visibili o facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto, e che rendono l’immobile inidoneo all’uso o ne diminuiscono il valore.
L’acquirente ha un termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio per denunciarlo al venditore, in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC. La denuncia deve essere precisa e circostanziata, e deve indicare il tipo di vizio, la sua ubicazione e l’entità del danno.
Se il venditore non provvede a eliminare il vizio entro un termine ragionevole, l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno.
In caso di acquisto di un immobile da un costruttore, l’acquirente ha un termine di 60 giorni dalla scoperta del vizio per denunciarlo. In questo caso, l’acquirente può chiedere la riparazione del vizio, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno.
Ecco alcuni esempi di vizi occulti che possono essere riscontrati in un immobile:
- infiltrazioni d’acqua;
- crepe nei muri;
- cedimenti strutturali;
- impianti non a norma;
- difformità tra la planimetria e la realtà;
- vizi di costruzione.
Per tutelarsi da possibili vizi occulti, è importante farsi assistere da un tecnico qualificato durante la fase di sopralluogo e di contrattazione. Inoltre, è consigliabile richiedere una perizia tecnica prima di procedere all’acquisto.
In caso di scoperta di vizi occulti, è importante agire tempestivamente per tutelare i propri diritti.
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